Consorzio per la tutela del nome
Bresaola della Valtellina

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STATUTO




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Art. 31) Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio del Consorzio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo di esercizio comprende la situazione patrimoniale ed il rendiconto di gestione del Consorzio.
Esso deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed essere comunicato al Collegio sindacale almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia unicamente alle eventuali osservazioni di detto Collegio presso la sede del Consorzio durante gli 8 giorni antecedenti la predetta riunione.

Art. 32) Cause di Scioglimento

Il Consorzio si scioglie:

  1. per il decorso dei termini;
  2. per l'impossibilitą di conseguire l'oggetto sociale;
  3. per deliberazione dei due terzi dei voti spettanti ai consorziati;
  4. per provvedimenti dell'Autoritą Governativa nei casi ammessi dalla Legge;
  5. per altre cause previste dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 33) Nomina dell'Organo di liquidazione

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria nominerą un liquidatore da scegliersi anche fra i non consorziati. Le spese della liquidazione graveranno in parti eguali tra i consorziati. Le passivitą di gestione saranno a carico dei consorziati in base ai voti di spettanza.

Art. 34) Destinazione del netto residuo

Le eventuali attivitą residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalitą analoghe o a fini di pubblica utilitą, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 35) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa richiamo a quanto disposto in materia dalle norme del Codice Civile e dall'ordinamento legislativo in quanto applicabile.

 

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