Consorzio per la tutela del nome
Bresaola della Valtellina

Indicazione Geografica Protetta

:: homepage :: statuto consorzio - articoli 26/30

STATUTO




Articoli

precedenti  [ 1/5 - 6/10 - 11/15 - 16/20 - 21/25 - 26/30 - 31/35 ]  successivi


Art. 26) Costituzione e votazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è valido con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera con la maggioranza dei presenti.
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e non può rappresentare per delega nessun Consigliere.
Le votazioni avvengono di norma in forma palese per alzata di mano. A parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 27) Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio. Ad esso spetta la rappresentanza e la firma sociale. In sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di carica ed eventualmente di età. Il Presidente:

  • convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
  • rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi anche in giudizio;
  • cura l'andamento generale del Consorzio, ha la responsabilità dei pagamenti e firma il conto consuntivo dell'esercizio.

Al Presidente e ai Consiglieri è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 28) Collegio sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e tra questi il Presidente obbligatoriamente iscritto nell'Albo dei Revisori, nonché due supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio sindacale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e controlla la gestione amministrativa del Consorzio ed il bilancio relazionando a tale riguardo all'Assemblea cui verrà sottoposto per l'approvazione il bilancio stesso, vigila sull'osservanza dello statuto e delle leggi.
Ai membri del Collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Al Presidente del Collegio può essere riconosciuto un emolumento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Art. 29) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea e scelti anche fra i non consorziati.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri effettivi eleggono il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri giudica sulle controversie previste dai precedenti articoli, che tanto il Consorzio quanto i Consorziati sono obbligati a deferirgli in via preventiva.
Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente, che deve provvedervi entro un mese dal giorno in cui il Collegio è stato investito della controversia.
La decisione deve venire adottata entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
I Probiviri decidono quale Collegio arbitrale e sono autorizzati a pronunciarsi anche secondo equità, redigendo per iscritto la loro motivata decisione.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri non può tuttavia in alcun modo pregiudicare il diritto del socio di adire la competente Autorità Giudiziaria.

Art. 30) Fondo consortile

Il Fondo Consortile è così costituito:

  1. dalle quote, dai contributi e dalle ulteriori eventuali tariffe di cui all'art. 9;
  2. dai contributi di Enti privati o pubblici;
  3. da beni che il Consorzio acquisisca in forza di compravendite, donazioni o lasciti.
 

Copyright - Disclaimer