Consorzio per la tutela del nome
Bresaola della Valtellina

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STATUTO




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Art. 21) Presidenza e Verbalizzazione delle Assemblee

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di carica ed a parità di tale titolo, dal più anziano di età.
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dallo stesso nominato.
I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

Art. 22) Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra i consorziati.
I membri elettivi sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria e ciascun consorziato non può esprimere nel proprio voto:

  • più di due preferenze se il Consiglio è composto da tre membri;
  • più di tre preferenze se il Consiglio è composto da quattro o cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni decorrenti dalla nomina del Presidente e possono essere rieletti.
Nell'eventualità di rinuncia, decadenza o cessazione dell'attività di uno o più Consiglieri subentreranno, in ordine di voto, i non eletti. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
Nel caso venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade tutto il Consiglio e si procederà a nuove elezioni.

Art. 23) Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed il funzionamento del Consorzio, salve le attribuzioni proprie dell'Assemblea.
Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

  1. eleggere nel suo seno il Presidente;
  2. deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  3. predisporre il conto consuntivo e la relazione d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  4. procedere all'ammissione dei consorziati, prendere atto del recesso e pronunciare la decadenza e l'esclusione dei consorziati a termini dell'art. 12;
  5. tenere aggiornato il Libro dei consorziati ed i Libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio;
  6. fissare, la quota al fondo consortile di accesso al Consorzio, eventuali contributi straordinari adeguatamente motivati, la quota a carico di ciascun consorziato e le quote a carico dei produttori non consorziati, sulla base dei dati comunicati al Consorzio dall'Organismo di controllo, relativamente ai quantitativi di prodotto controllato e ritenuto idoneo, attribuibili ad ogni singolo soggetto;
  7. determinare le percentuali di rappresentanza negli Organi consortili delle diverse categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto, nonché il numero di voti attribuibili, per ciascuna categoria, ad ogni consorziato, sulla base dei dati produttivi comunicati al Consorzio dall'Organismo di Controllo;
  8. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
  9. instaurare collaborazioni professionali nonché assumere e licenziare il personale del Consorzio, fissandone le mansioni e la retribuzione;
  10. compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
  11. assumere finanziamenti nonché accedere a contributi o benefici ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi consortili.

A cura del Consiglio di Amministrazione deve essere tenuto il Libro delle Adunanze del Consiglio medesimo.

Art. 24) Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'opera di un Segretario di propria nomina scelto anche tra i non consorziati a cui compete l'esecuzione delle delibere degli Organi consortili e l'espletamento delle attribuzioni affidategli.

Art. 25) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere riunito almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando viene fatta richiesta da almeno due Consiglieri e dal Collegio sindacale.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
La convocazione deve farsi mediante avviso inviato anche via fax o posta elettronica spedito a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza potrà procedersi anche a convocazione telegrafica o via fax o posta elettronica con preavviso di almeno 48 ore.

 

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