Consorzio per la tutela del nome
Bresaola della Valtellina

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STATUTO




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Art. 16) Costituzione dell'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea dei consorziati è composta dai rappresentanti di tutti i soggetti consorziati e può essere ordinaria e straordinaria.
I consorziati possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta; non può essere rappresentato più di un consorziato da parte della stessa persona; in ogni caso gli amministratori ed i dipendenti del Consorzio non possono rappresentare i consorziati nelle assemblee.

Art. 17) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviata ai consorziati almeno dieci giorni prima della data di riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.
Nell'avviso di convocazione saranno fissati i termini per la seconda convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai consorziati iscritti.
L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo a quello in cui è stata convocata l'assemblea di prima convocazione, delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai consorziati intervenuti, qualunque ne sia il numero ad eccezione della modifica del Regolamento consortile per la quale è sempre richiesta la maggioranza dei voti dei consorziati.
La modifica del Regolamento consortile, approvata dall'Assemblea nei termini suddetti, acquista efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti ai consorziati iscritti.
L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai consorziati.
Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
A cura del Consiglio di Amministrazione deve essere tenuto il Libro delle Adunanze dell'Assemblea dei consorziati. Non possono partecipare alle Assemblee i consorziati non in regola con i versamenti dei contributi consortili.

Art. 18) Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:

  • approvazione del bilancio annuale;
  • elezione alla scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri e determinazione del compenso e/o rimborso spese;
  • approvazione dei Regolamenti del Consorzio e delle eventuali modifiche, la cui efficacia è subordinata alla successiva approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
  • gli altri oggetti attinenti la gestione del Consorzio sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno; inoltre essa dovrà essere convocata quando ne faccia richiesta il Collegio sindacale ovvero un numero di associati che rappresenti un quinto di tutti i voti.

Art. 19) Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare su:

  • modificazione dello Statuto da sottoporre al competente Ministero per le osservazioni di legge;
  • modificazione del Disciplinare di Produzione e dei Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministero competente;
  • proroga della durata o scioglimento anticipato del Consorzio;
  • nomina e poteri dei liquidatori;
  • altri casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti di delibere relative a materie di sua competenza, o quando ne faccia richiesta il Collegio sindacale.

Art. 20) Modalità delle votazioni in Assemblea

A ciascun Consorziato è assegnato un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto certificato a lui attribuibile, rispetto alla quantità complessiva di prodotto riferibile alla categoria di appartenenza e certificata dall'Organismo di controllo.
Prima dell'inizio dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare presso la Sede del Consorzio apposito elenco con l'indicazione dei voti attribuiti ad ogni Consorziato.
I voti attribuibili saranno così ripartiti:

  1. Ai produttori: minimo 66,1% dei voti totali;
  2. Agli allevatori: massimo 11,3% dei voti totali;
  3. Ai macellatori: massimo 11,3% dei voti totali;
  4. Ai confezionatori massimo 11,3% dei voti totali.

Le quantità suddette sono conteggiate con riferimento all'anno solare precedente.
Il consorziato che svolga più attività produttive, rientranti nelle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto, ha diritto ad un numero di voti pari alla somma dei singoli voti attribuibili al medesimo in virtù della sua appartenenza alle diverse categorie.
L'adesione in forma associativa dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto, fatta salva ove richiesta la condizione dell'espressa delega dei singoli.
Le votazioni si fanno in modo palese per alzata di mano.

 

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