Tutti i soggetti della filiera di cui all'art. 5, possono aderire al Consorzio, sia in maniera singola che associata, purché su specifica delega dei singoli. La delega non è richiesta per le cooperative di primo grado.
Chiunque aspiri a divenire consorziato deve presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, designando il nominativo delle persone fisiche che lo rappresentano a tutti gli effetti nel Consorzio.
La domanda deve contenere oltre agli elementi che sono indicati nel Regolamento di esecuzione, l'espressa dichiarazione che il richiedente conosce gli obblighi conseguenti all'adesione e si impegna a:
rivolgersi preliminarmente al Collegio dei Probiviri in caso di mancata ammissione al Consorzio;
osservare tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di esecuzione e i deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
versare le quote e i contributi consortili stabiliti a norma del presente Statuto.
Sulla domanda di ammissione al Consorzio delibera il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
La qualità di consorziato si acquista di diritto al momento del versamento della quota consortile che dovrà essere versata a pena di decadenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.
La reiezione della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'interessato può fare opposizione al provvedimento di reiezione davanti al Collegio dei Probiviri mediante invio per raccomandata A.R. di un atto scritto contenente l'esposizione delle ragioni del deducente. Tale atto dovrà pervenire al Collegio dei Probiviri, presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della propria domanda.
Art. 7) Iscrizione nel Libro generale dei consorziati
A tutti gli effetti previsti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto, la qualifica di consorziato deve risultare dall'iscrizione nel Libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione che, all'atto del riconoscimento di idoneità da parte dell'Organismo di controllo, provvede all'attribuzione definitiva del codice di identificazione del produttore attribuito in via provvisoria.
Art. 8) Trasferimento dell'azienda
In caso di trasferimento dell'Azienda del consorziato o in caso di cessione dell'Azienda sociale, sia per atto tra vivi che per causa di morte, il nuovo titolare ha diritto di subentrare nel contratto di Consorzio.
A tal fine dovrà presentare domanda al Consorzio, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di trasferimento.
La domanda dovrà contenere in allegato il titolo di acquisto e quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto per la domanda di ammissione.
Art. 9) Obblighi dei Consorziati
I consorziati si obbligano:
ad osservare le disposizioni dello Statuto, del Disciplinare di produzione e del Regolamento di esecuzione e ad attenersi alle delibere prese dagli Organi consortili;
a versare la quota al fondo consortile entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione che è la condizione necessaria per acquisire e conservare la qualifica di consorziato;
a versare le quote e i contributi consortili stabiliti a norma del presente Statuto;
a prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi del Consorzio;
ad astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio;
a consentire, ai fini della Indicazione Geografica Protetta, il controllo degli organi a ciò autorizzati sulla propria produzione di "Bresaola della Valtellina", aderendo in ogni momento a richieste di sopralluoghi, verifiche ed esami secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di produzione, dal Regolamento di esecuzione e dalle procedure di controllo e verifica;
a dare immediata comunicazione dei fatti societari ed aziendali che possano avere rilevanza nella produzione della "Bresaola della Valtellina";
a sottoporre preliminarmente al Collegio dei Probiviri le controversie con il Consorzio riguardanti la dichiarazione di decadenza, l'esclusione nonché qualsiasi altra controversia concernente i rapporti fra Consorziati e Consorzio;
a denunciare al Consorzio ogni variazione da comprovarsi con idonea documentazione riguardante il rappresentante dell'azienda indicato all'atto dell'ammissione.
Art. 10) Diritti dei Consorziati
I consorziati hanno diritto:
di ottenere la tutela sulle bresaole di loro produzione, sempre che tale produzione possieda i requisiti previsti dal Disciplinare di produzione e relativo Regolamento e sia stata assoggettata ai controlli ivi previsti;
di richiedere al Consorzio il rilascio di apposito certificato attestante la propria appartenenza allo stesso e di qualificarsi come appartenenti al Consorzio per la tutela del nome "Bresaola della Valtellina", nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
di godere dell'elettorato attivo e passivo per la formazione degli Organi consortili;
di fruire dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
di beneficiare dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto.